CIRCOLARE N. 032/2005 DEL 21 AGOSTO 2005

 

INTRASTAT PIU' SEMPLICE DAL 2006

Aumentate e allineate le soglie per la forniture dati

Nuove semplificazioni per gli elenchi Intrastat del prossimo anno. In particolare, saranno aumentate e uniformate le soglie per l'eventuale inserimento dei dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna e alle modalità di trasporto. Inoltre, è stato disposto l'esonero dalla compilazione e dalla presentazione dei modelli Intrastat per la movimentazione di alcuni prodotti: dischetti, nastri, Cdrom, beni destinati a essere riparati, vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all'Iva a cittadini di altri Stati membri .

A prevedere queste novità è un decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 3 agosto, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" 186 dell'11 agosto. Il decreto riguarda gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (regolamenti Ce 638/2004 e 1982/2004).

Per semplificare gli adempimenti amministrativi, negli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni e degli acquisti intracomunicati sono state aumentate e armonizzate le soglie della fornitura dei dati relativi a valore statistico, condizioni di consegna e modalità di trasporto.

In linea con le regole fissate dalla Ue, l'articolo 1 del decreto ministeriale modifica il contenuto degli elenchi. In particolare, il comma 5 dell'articolo 4 del decreto 27 ottobre 2000 del dipartimento delle Dogane e delle imposte indirette viene sostituito.

Così, nel 2006, per gli elenchi riepilogativi con periodi di riferimento che decorrono da tale anno, le imprese dovranno compilare il valore statistico, le condizioni di consegna e il modo di trasporto solo nei seguenti casi:

a) per gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a 10 miolioni di euro;

b) per gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunicati, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli arrivi superiore a 10 milioni di euro.

Sono stati dunque aumentati e resi uguali i due importi sia per gli acquisti sia per le vendite. Infatti, il sistema attuale prevede la soglia più bassa di 4.300.000 euro per le cessioni e la soglia (ancora più bassa) di 2.500.000 euro per gli acquisti.

Con l'articolo 2, il nuovo decreto modifica anche le istruzioni per la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunicati di beni. Ed è stato previsto l'esonero dalla compilazione e dalla presentazione degli elenchi Intrastat per una serie beni contenuti nella tabella allegata al provvedimento.

L'articolo 3 del decreto ministeriale dispone, infine, che le nuove norme si applicano agli elenchi riepilogativi con periodi di riferimento che decorrono dal prossimo anno.

Rimangono immutati la periodicità di invio degli elenchi Intrastat e i termini di presentazione. Termini che sono variabili e dipendono dal volume delle cessioni e degli acquisti intracomunitari effettuati nel corso dell'anno precedente (si vedano i nuovi valori nell due tabelle).

I nuovi limiti per le vendite e acquisti

CESSIONI DI BENI

 

Limite per le cessioni (in euro)

Periodicità di presentazione del modello Intrastat

 

Termine di presentazione

Oltre € 200.000

Mensile

Entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento

tra € 40.000 e € 200.000

Trimestrale

Entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento

Fino a € 40.000

Annuale

Entro il 31 del primo mese successivo all'anno di riferimento

 

ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI

Limite per gli acquisti intracomunitari (in euro)

Periodicità di presentazione del modello Intrastat

 

Termine di presentazione

Fino a € 150.000

Annuale

Entro il giorno 31 del mese successivo all'anno di riferimento

Oltre € 150.000

Mensile

Entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento

 

Le merci escluse dalla rilevazione statistica

Scambi di beni tra Stati comunitari

  1. Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori.
  2. Oro detto monetario.
  3. Soccorso d'urgenza in regioni sinistrate.
  4. Merci che beneficiano dell'immunità diplomatica, consolare o simile.
  5. Merci destinate a un uso temporaneo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    1. non è prevista né effettuata alcuna lavorazione;
    2. da durata prevista dell'uso temporaneo non è superiore a 24 mesi;
    3. la spedizione o l'arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell'Iva.

  1. Beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, cd-rom con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonché beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario.
  2. Purché non siano oggetto di una transazione commerciale:

    1. materiale pubblicitario;
    2. campioni commerciali.

  1. Beni destinati a essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.
  2. Merci spedite alle forza armate nazionali stanziate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro che hanno accompangato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché merci acquistate o cedute nel territorio statistico di uno Stato membro dalla forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano.
  3. Mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all'arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio.
  4. Vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all'Iva a cittadini privati di altri Stati membri.

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 186/2005 – Il Sole 24 Ore